Plutarchus, Sol. 24.4. Legge di Solone sulla naturalizzazione degli stranieri (594/3 a.C.)

Secondo un modello che ha avuto un’influenza significativa negli studi sulla cittadinanza greca e che si deve a Philip Manville, la cittadinanza ateniese, appena un barlume sotto Dracone, nacque con Solone, crebbe sotto la tirannide e ricevette piena formalizzazione con Clistene. L’approccio continuistico allo studio della cittadinanza ateniese valorizza, in particolare, la natura aperta e inclusiva della politeia delle origini, ben attestata nella tradizione. Si tratta di un topos caro alla retorica democratica (Th. 2.39.2), che rappresenta Atene come una città aperta, ma anche come un porto sicuro per gli oppressi (e.g. il trattamento del mito del ritorno degli Eraclidi nei logoi epitaphioi, Lys. 2.11-16; Gorg. fr. 6.3DK; Demosth. 60.7-8; Pl. Mx. 639b) e un rifugio comune per i Greci (Aeschin. 3.134; Demosth. 20.55; Isoc. 4.41), secondo un’attitudine talmente antica da precedere la migrazione ionica (Th. 1.2.6).

Il passo di Plutarco è parte di questa rappresentazione di Atene. La legge sulla naturalizzazione si inserisce, inoltre, in una più ampia legislazione sulla cittadinanza attribuita a Solone che comprende la definizione dei diritti di cittadino mediante l’individuazione di classi di censo (Arst. Ath.Pol. 7.3-4; Pol. 2.1274a 15-21; Plut. Sol. 18.1-2) e dei criteri di accesso a istituzioni e magistrature (Arst. Ath.Pol. 8.1, 8.4, 47.1; Plut. Sol. 19.1-2), il provvedimento amnistiale nei confronti degli atimoi (Plut. Sol. 19.4 a cui sembra alludere lo stesso Solone nell’elegia 30 G.-P.2) e la legislazione su engyesis (promessa di matrimonio) e sulla legittimità della prole ([Demosth.] 46.18).

Plutarco nel riportare la legge sulla naturalizzazione degli stranieri (ὁ τῶν δημοποιήτων νόμος), non altrimenti attestata, la considerava di difficile esegesi (παρέχει δ’ ἀπορίαν), probabilmente a causa delle particolari categorie interessate dal beneficio della concessione della cittadinanza: gli esuli a vita e gli stranieri trasferitisi ad Atene con la famiglia per esercitarvi un mestiere. L’apertura dell’Atene soloniana nei confronti degli elementi esterni al gruppo etnico sembra essere stata subordinata alla logica dell’utile, com’è evidente per lo meno dall’inclusione dei migranti economici: l’equiparazione di questi ultimi ai cittadini di pieno diritto è vincolata alla condizione che a spostarsi fosse l’intero nucleo familiare del migrante, come testimoniato dall’uso dell’hapax πανέστιος. Allo stesso criterio risponde l’inclusione degli esuli a vita, coloro destinatari di un provvedimento di ἀειφυγία: dietro questa scelta è la considerazione che colui che abbia reciso definitivamente i legami con il paese di origine può inserirsi stabilmente nella nuova realtà e non corre rischio di privare la comunità ospitante della ricchezza accumulata.

Ogniqualvolta si parla di una legge attribuita a Solone, ci si deve confrontare con la possibilità che l’attribuzione non sia genuina, ma sia motivata dalla frequente attribuzione al celebre legislatore di provvedimenti seriori per conferire loro dignità e autorevolezza. Non c’è motivo, tuttavia, di dubitare dell’autenticità della legge. Il linguaggio modernizzante che Plutarco impiega nel riferirne il contenuto non deve essere considerato un ostacolo rispetto alla possibilità di propendere per il carattere genuino della norma, giacché la modernizzazione del dettato della legge da parte di Plutarco tradisce tutt’al più uno sforzo esegetico di attualizzazione. Demopoietos è termine tardo, sebbene fonti lessicografiche attestino la presenza del termine in un discorso perduto di Iperide, Per il cittadino naturalizzato (Harp. s.v. ἕρκειος Ζεύς). Parimenti, τοῖς μετοικιζομένοις è un chiaro anacronismo per l’età di Solone, ma si spiega col fatto che Plutarco interpreta la legge alla luce della pratica della metoikia propria dell’epoca classica. È lecito supporre che la naturalizzazione di questa particolare categoria di individui sia da ricondurre al tentativo di fornire agli Ateniesi una valida alternativa all’agricoltura, rendendo la città appetibile per i lavoratori stranieri specializzati, specie per le maestranze artigianali (Plut. Sol. 22.1; Vitr. 6.3-4; Gal. Adhort. 8.1).

La legge non precisa quali diritti si accompagnino al godimento della cittadinanza. Secondo un’ipotesi recente i naturalizzati entrarono a far parte della comunità legale dei politai con Solone, condividendo i legal rights, ma rimanendo esclusi dai diritti politici (Dmitriev). Sulla base di alcune iscrizioni cretesi (Nomima I.8, I.16), è stato suggerito altresì che la cittadinanza arcaica non abbia garantito diritti politici, quanto la sicurezza dei beni e della persona, e la garanzia di poter godere dei frutti della proprietà (Ruzé). Nel caso della cittadinanza ateniese, tuttavia, è stato sottolineato che la concessione della cittadinanza assicurava non solo il diritto alla libertà personale e il possesso delle proprietà (Sol. 29b G.-P.2 29b, ll. 9-10; Arst. Ath.Pol. 56.2 con Faraguna), ma anche l’esercizio di diritti politici minimi, come la partecipazione ad Assemblea e tribunali, l’elezione dei magistrati e il controllo sulle magistrature (Arst. Pol. 2.1273b 35-1274a 17; 3.1281b 25-34).

Quale la logica alla base della legge? Circoscrivere alle categorie previste dalla legge il beneficio della naturalizzazione, scoraggiando gli insediamenti temporanei e limitando le possibilità di impiego per gli stranieri di passaggio (Papachrysostomou)? Agevolare il rientro in Attica degli Ateniesi indebitati e venduti come schiavi (Pagliara)? Entrambe le ipotesi paiono improbabili. Alla considerazione generale che ulteriori provvedimenti di naturalizzazione ad personam non possono essere esclusi aprioristicamente, si aggiunge lo sforzo di Solone, registrato puntualmente dalle fonti, di regolamentare la presenza degli stranieri di passaggio che lavoravano nell’agora (Demosth. 57.32). Inoltre, lo strumento attraverso cui si realizzò la reintegrazione degli atimoi fu una generale amnistia con cui si ristabiliva l’epitimia. Piuttosto, dietro la norma si può riconoscere la volontà di attirare precise categorie di migranti, considerate più funzionali al progetto di espansione economica della città, definendo con precisione diritti e doveri di ciascuna categoria.

παρέχει δ’ ἀπορίαν καὶ ὁ τῶν δημοποιήτων νόμος, ὅτι γενέσθαι πολίταις οὐ δίδωσι πλὴν τοῖς φεύγουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν ἑαυτῶν ἢ πανεστίοις Ἀθήναζε μετοικιζομένοις ἐπὶ τέχνῃ. τοῦτο δὲ ποιῆσαί φασιν αὐτὸν οὐχ οὕτως ἀπελαύνοντα τοὺς ἄλλους, ὡς κατακαλούμενον Ἀθήναζε τούτους ἐπὶ βεβαίῳ τῷ μεθέξειν τῆς πολιτείας, καὶ ἅμα πιστοὺς νομίζοντα τοὺς μὲν ἀποβεβληκότας τὴν ἑαυτῶν διὰ τὴν ἀνάγκην, τοὺς δ ̓ ἀπολελοιπότας διὰ τὴν γνώμην.

Appare invece ambigua anche la sua legge sulla concessione della cittadinanza, perché non consente di diventare cittadini se non a coloro che sono in esilio perpetuo dalla patria o che si sono trasferiti con tutta la famiglia ad Atene per esercitarvi un mestiere. Dicono che egli abbia fatto ciò non tanto per respingere gli altri, quanto per invitare ad Atene costoro con la sicurezza di diventare partecipi della cittadinanza, e al tempo stesso perché riteneva degni di fede quelli che avevano perduto la propria patria a causa della necessità, quelli che l’avevano lasciata a causa del loro deliberato proposito (trad. di M. Manfredini).

  • J.K. Davies, Athenian Citizenship: The Descent Group and the Alternatives, CJ 73, 1977–1978, 105-121
  • S. Dmitriev, The Birth of the Athenian Community: From Solon to Cleisthenes, London 2017
  • M. Faraguna, Citizenship in the Greek Polis: An Institutional Approach, in M. Barbato, M. Canevaro, A. Esu (eds.), New Approaches to Greek Institutional History, Edinburgh (in c.d.s)
  • P. Ismard, La cité des réseaux: Athènes et ses associations, VIe-Ier siècle av. J.-C., Paris 2010
  • P. Ismard, Associations and Citizenship in Attica from Solon to Cleisthenes, in A. Duplouy, R. Brock (eds.), Defining Citizenship in Archaic Greece, Oxford 2018, 145-159
  • D. Leão, P.J. Rhodes, The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary, London, New York
  • L. Loddo, La legge ateniese sull’interdizione degli stranieri dal mercato: da Solone ad Aristofonte di Azenia, Klio 100.3, 2018, 667-687
  • L. Loddo, Solone demotikotatos. Il legislatore e il politico nella cultura democratica ateniese, Milano 2018
  • M. Manfredini, L. Piccirilli, La Vita di Solone, Milano 1977
  • P.B. Manville, The Origins of Citizenship in Ancient Athens, Princeton 1990
  • A. Pagliara, II nomos ton demopoieton di Solone, Annali dell’Università di Lecce, Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero 2, 1964-65, 5-19
  • A Papachrysostomou, Solon’s Citizenship Law (Plu. Sol. 24.4), Historia 68.1, 2019, 2-10