ICret. IV 72, col. X, ll. 33-39; col. XI, ll. 10-14. L’assemblea dei poliatai nel Grande codice di Gortina (450 a.C. ca.)

Nei due passi del Codice di Gortina qui considerati viene codificato con una certa acribia l’istituto dell’adozione (anpansis, dalla medesima radice di ampainesthai = anaphainesthai). Nella colonna X viene stabilita la precisa procedura che l’adottante avrebbe dovuto seguire: egli avrebbe cioè dovuto annunciare l’adozione dinanzi ai poliatai riuniti in assemblea e in seguito, come avveniva ad Atene di fronte alla fratria (cf. Is. Apollod. 1, 16), offrire una misura di vino e un sacrificio ai membri della propria eterìa, il che consentiva di unire ambito giuridico-istituzionale e religioso-sociale (si badi, però, che l’eterìa gortinia sembra aver giocato un ruolo significativo anche dal punto di vista istituzionale, come rivela l’esistenza di un giudice dell’eterìa: ICret. IV 42 B, ll. 11-14). L’adozione poteva anche essere revocata: in tal caso, nella colonna XI è stabilito che l’adottante avrebbe dovuto coinvolgere solamente l’assemblea cittadina e dunque non anche l’eterìa.

Non è chiaro se i poliatai riuniti in assemblea si sarebbero dovuti limitare a fungere da semplici testimoni dell’adozione (o della revoca della stessa), a pubblicizzare un atto privato (Maffi 1997) o dare la propria approvazione in merito all’adozione stessa (Gagarin – Perlman). Il verbo ampainesthai che ricorre alla linea 34, che fa riferimento al mostrare davanti agli altri (pansis) e allo stesso tempo implica l’idea del riconoscimento tramite il preverbio ana– (Guizzi), indurrebbe a propendere per la prima interpretazione. È comunque degno di nota che in questo caso il corpo civico di Gortina fosse coinvolto in una questione connessa con il diritto di famiglia, e questo poiché il passaggio di un membro da un oikos a un altro avrebbe potuto alterare i delicati equilibri all’interno del corpo civico stesso. A tal proposito, particolarmente interessante risulta l’espressione opo ka til lei, che può essere interpretata tanto in senso più ampio (cioè che l’adottante avrebbe potuto adottare tra chiunque, anche tra i non cittadini o tra i nothoi) quanto in senso più ristretto (cioè che l’adottato si sarebbe dovuto scegliere solo tra i cittadini di Gortina). Ammettendo però che, come già detto, molto probabilmente l’assemblea avrebbe dovuto solamente garantire la validità dell’adozione senza dunque votare al fine di dare la propria approvazione, sembra difficile sposare l’interpretazione più ampia, in quanto in tal modo si sarebbe costretti ad assumere che un privato ricorrendo all’istituto dell’adozione e senza coinvolgere il corpo civico potesse conferire la cittadinanza gortinia a chicchessia.

Si noti infine che, anche se l’assemblea cittadina gortinia sembra esercitare, da un punto di vista deliberativo e legislativo, un ruolo meno significativo di quello che l’assemblea dovette invece giocare in altre città cretesi (v. per es. ICret. IV 78, l. 1, dove all’etnico Gortyniois segue il participio psapidonsi, a dimostrazione del fatto che l’atto di votare dovesse essere piuttosto raro per il corpo civico riunito in assemblea; v. inoltre ICret. IV 64, l. 2, in cui al toponimo Gortyns epipansa non segue alcuna formula di sanzione democratica), è cionondimeno degno di nota che, relativamente alla fattispecie dell’adozione, l’assemblea cittadina svolga una funzione più ampia rispetto a quella dell’eterìa, che non viene affatto coinvolta nel caso della revoca dell’adozione, rivelando dunque una prevalenza (almeno in questo specifico ambito) della comunità nel suo complesso come organo politico rispetto alla subunità civica (verosimilmente formata da una parte di quegli stessi maschi adulti titolari di cittadinanza che tutti insieme componevano l’assemblea: Maffi 2003).

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X		ἄνπανσιν ἔˉμεˉν ὄπō κά τιλ λ-
		ε͂ι. ἀμπαίνεθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν
	35	καταϝελμένōν τõμ πολιατᾶ-
		ν ἀπὸ τõ λάō ὀ͂ ἀπαγορεύοντι.
		vac. ὀ δ’ ἀμπανάμενος δότō τᾶ-
		ι ἐταιρεˉίαι τᾶι ϝᾶι αὐτõ ἰαρέˉ-
		ιον καὶ πρόκοον ϝοίνō
		[...]
XI	10				αἰ δ[έ κα]
		[λε͂ι] ὀ ἀνπανάμενος, ἀποϝειπ-
		άθθō κατ’ ἀγορὰν ἀπὸ τõ λά[ō ὀ͂]
		[ἀπα]γορεύοντι καταϝελμέν-
		ōν τõν πολιατᾶν.

Si adotti dovunque si voglia. L’adozione abbia luogo nell’assemblea dei cittadini, dalla pietra dalla quale si prende la parola. Chi adotta offra alla propria eteria una vittima sacrificale e una misura di vino. […] Qualora chi adotta voglia, può revocare l’adozione annunciandolo durante l’assemblea dei cittadini dalla pietra dalla quale si prende la parola.
  • M. Gagarin, P. Perlman, The Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE, Oxford 2016
  • M. Guarducci, Inscriptiones Creticae IV. Tituli gortynii, Roma 1950
  • F. Guizzi, Gortina (1000-450 a. C.). Una città cretese e il suo codice, Napoli 2018
  • R. Koerner, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechiscen Polis, Köln 1993
  • A. Maffi, Il diritto di famiglia nel codice di Gortina, Milano 1997
  • A. Maffi, Studi recenti sul codice di Gortina, Dike 6, 2003, 161-226
  • H. van Effenterre, F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, vol. 2, Roma 1995
  • R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlin 1967