[Demosthenes] 32.1; 33.1; 34.42; 35.3 – Il cittadino ateniese e l’outsider. La δίκη ἐμπορική (seconda metà del IV secolo a. C.)

I passi a, b, c e d qui proposti riportano a grandi linee il testo della legge che normava le azioni giudiziarie commerciali (dikai emporikai). Dal passo a sembra si possa cogliere che la legge dava la possibilità a mercanti e armatori (emporoi e nauklēroi) di intentare una causa a chi commettesse ingiustizia nei loro confronti nell’ambito di affari commerciali che vedessero in Atene il luogo di partenza o la destinazione nella quale si sarebbero dovuti perfezionare. Che il contesto entro cui tale legge poteva trovare legittima applicazione fosse quello dell’emporion e che Atene dovesse essere in un modo o nell’altro coinvolta emerge con chiarezza anche dai passi proposti.

Si è però a lungo dibattuto sulle categorie che tali azioni maggiormente tutelavano, sul loro raggio di applicabilità e su una serie di dettagli procedurali, come ad esempio i tempi in cui esse potevano essere esperite. Per quanto riguarda il primo problema, non è chiaro se l’azione mercantile potesse essere esperita solamente da chi potesse effettivamente definirsi o emporos o nauklēros o da chiunque purché l’illecito fosse stato commesso nell’ambito di una transazione commerciale che vedesse in qualche modo coinvolta Atene (cf. per es. Cohen 1973, 114-129, che nega l’esistenza di una ‘classe commerciale’ dai confini netti legalmente identificabile; Harris 2015, 18, che invece ritiene che lo statuto socio-economico di mercante o armatore fosse una condicio sine qua non per l’esperibilità dell’azione). Sul raggio di applicazione delle dikai emporikai, sono state proposte tre possibili interpretazioni: a. in caso di mancata ottemperanza a un accordo purché fondantesi su un contratto scritto (Cohen 1973, 105; Maffi 2016, 202); b. in caso di mancato adempimento a un accordo relativo al trasporto di merci da o verso Atene e per qualsiasi altra inottemperanza di accordi basati su un contratto scritto (Gernet 1964, 187-189; Vélissaropoulos 1980, 237); c. in caso di qualsiasi illecito commesso nell’ambito di una transazione commerciale che coinvolgesse Atene, sia che si trattasse di inadempimenti contrattuali che di un comune reato (Harris 2015). Il ripetuto riferimento all’emporion nelle fonti (v. testi b e c) induce in ogni caso a circoscrivere le dikai emporikai alle transazioni commerciali su larga scala, che avevano appunto luogo nell’emporion ateniese (v. Bresson 2016, 306-307, 322-323). Infine, gli studiosi si dividono sui tempi di esperibilità delle dikai. Noi sappiamo solo che si trattava di azioni ‘mensili’ (dikai emmēnoi: [Dem.] 33.23), ma non è chiaro se per mensile si intendesse che potevano essere esperite una volta ogni mese (Cohen 1973, 9-59; MacDowell 1976, 85; Rhodes 1981, 583-586, 665) o che dovevano concludersi entro un mese dalla presentazione dell’istanza al magistrato competente (Lipsius 1905-1915, 901; Paoli 1930, 112-113; Harrison 2001, 2.15, 20-21; per una sintesi sul problema, piuttosto spinoso, del magistrato competente nelle dikai emporikai v. Erdas 2021, 54-57).

Quello che risulta particolarmente interessante è che le dikai emporikai fossero accessibili a chiunque, indipendentemente dallo status giuridico. Come dimostrano infatti le principali fonti che documentano casi giudiziari collocabili entro la cornice di un’azione commerciale ([Dem.] 32, 33, 34, 35, 56), a essere coinvolti erano spesso non cittadini (difficile è stabilire se si trattasse di meteci o xenoi). Ne discende che tale tipologia di azione poneva cittadini, meteci e stranieri su un piano di eguaglianza di fronte alla legge ateniese. Alcuni studiosi si sono spinti a ipotizzare che persino gli schiavi potessero adire le vie legali o comparire in qualità di testimoni, dato il comprovato coinvolgimento degli stessi nei traffici commerciali in qualità di agenti dei loro padroni. Tuttavia, l’unico caso attestato di possibile coinvolgimento di uno schiavo in una dikē emporikē è estremamente dibattuto (sul problema cf. Paoli 1930, 107; Gernet 1964, 162–163; Cohen 1973, 116, 121; Ismard 2019, 101-103). In generale, però, sembra più cauto ammettere che, anche se gli schiavi potevano effettivamente concludere affari per conto dei propri padroni, la responsabilità legale ricadesse in ultima istanza sempre su questi ultimi (v. Harris 2013, 112; Lewis 2018, 43, 47 n. 78; Ismard 2019, 108-113).

Senza dubbio, questa apertura giuridica ai non cittadini costituiva un’innovazione non da poco nella cornice legislativa e giudiziaria delle poleis. Tuttavia, non bisogna enfatizzarne la portata rivoluzionaria, arrivando a ritenere che le dikai emporikai avessero gettato le basi per lo sviluppo di un diritto commerciale internazionale (così Paoli 1930, 111-117; Gernet 1964, 181; Cohen 1973, 69-70) e finendo così con l’abbracciare una sorta di “fatalismo istituzionale”. Infatti, le dikai emporikai avevano un raggio di applicabilità piuttosto limitato rispetto alla più diffusa tipologia di accordo interpoleico (symbolon), che continuarono a essere operativi anche dopo l’introduzione delle dikai emporikai, cioè intorno alla metà del IV secolo (v. Gauthier 1972, 199-201; Todd 1993, 322-323; Magnetto 2010, 169-174; Bresson 2016, 324). Senza contare che chi esperisse una dikē emporikē doveva in ogni caso attenersi al diritto e alle leggi ateniesi, mentre i symbola portavano in molti casi a una vera e propria innovazione giurisprudenziale (Gauthier 1972, 200).

Allo stesso tempo, va riconosciuto che le dikai emporikai consentivano a chiunque (anche chi fosse di stirpe non greca) di essere tutelato ad Atene nell’ambito di una transazione commerciale, anche in assenza di accordi specifici con la cittàdi provenienza. Inoltre, il fatto che la procedura prevedesse la possibilità di presentare un’eccezione (paragraphē) a chi ritenesse di essere stato citato in giudizio ingiustamente (v. passi a. e b.) dimostra che la dikē emporikē tutelava lo straniero tanto nel caso in cui ritenesse di aver subito un’ingiustizia quanto nel caso in cui dovesse difendersi da una calunnia (sull’importanza della paragraphē v. Harris 2015, 32-34; Maffi 2016, 205-207). Le indiscutibili tutele di cui godevano gli individui stranieri attivi nel commercio e la rapidità garantita dalla mensilità delle dikai emporikai certamente apportavano notevoli benefici ad Atene stessa, che in questo modo poteva attirare un numero sempre maggiore di mercanti e accrescere così il proprio potere finanziario. Resta infine da sottolineare come i limiti di questa apertura agli stranieri emergano a più riprese nelle orazioni attiche pronunciate nell’ambito di processi commerciali: emblematica in tal senso è l’insistenza sulla superiorità del politēs rispetto all’outsider, superiorità che viene o esplicitamente rimarcata dagli stranieri stessi (così [Dem.] 34.50) o obliquamente e sprezzantemente sottintesa dagli Ateniesi ([Dem.] 35.1).

a. [Dem.] 32.1

Ἄνδρες δικασταί, βούλομαι παραγεγραμμένος μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, περὶ τῶν νόμων πρῶτον εἰπεῖν, καθ’οὓς παρεγραψάμην. οἱ νόμοι κελεύουσιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν Ἀθήνηθεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί. ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.

Giudici, dal momento che ho elevato un’eccezione sostenendo che l’azione giudiziaria intentatami non è introducibile in giudizio, voglio parlare anzitutto delle leggi in base alle quali ho elevato l’eccezione. Le leggi, giudici, stabiliscono che possano far ricorso alle azioni (mercantili) mercanti e armatori in merito a transazioni commerciali destinate ad Atene o che partano da Atene, e, in particolare, in merito a quelle fondate su un contratto scritto. Qualora qualcuno intenti una causa senza rispettare questi requisiti, (le leggi stabiliscono che) la causa non può essere introdotta in giudizio.

b. [Dem.] 33.1

Τοῖς μὲν ἐμπόροις, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τοῖς ναυκλήροις κελεύει ὁ νόμος εἶναι τὰς δίκας πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, ἐάν τι ἀδικῶνται ἐν τῷ ἐμπορίῳ ἢ ἐνθένδε ποι πλέοντες ἢ ἑτέρωθεν δεῦρο, καὶ τοῖς ἀδικοῦσιν δεσμὸν ἔταξεν τοὐπιτίμιον, ἕως ἂν ἐκτείσωσιν ὅ τι ἂν αὐτῶν καταγνωσθῇ, ἵνα μηδεὶς ἀδικῇ μηδένα τῶν ἐμπόρων εἰκῇ. τοῖς δὲ περὶ τῶν μὴ γενομένων συμβολαίων εἰς κρίσιν καθισταμένοις ἐπὶ τὴν παραγραφὴν καταφεύγειν ἔδωκεν ὁ νόμος, ἵνα μηδεὶς συκοφαντῆται, ἀλλ’ αὐτοῖς τοῖς τῇ ἀληθείᾳ ἀδικουμένοις τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυκλήρων αἱ δίκαι ὦσιν.

La legge consente a mercanti e armatori di presentare istanza per un’azione mercantile dinanzi ai tesmoteti, qualora subiscano qualche ingiustizia nell’emporion, che partano da qui diretti in qualsiasi posto o che arrivino qui partendo da qualche altro luogo, ed è stata stabilita la detenzione in carcere come pena supplementare fino a quando non abbiano espiato la pena loro comminata, qualunque essa sia, cosicché nessuno arrechi deliberatamente ingiustizia ad alcun mercante. La legge ha altresì previsto per coloro che si trovino invischiati in un contenzioso pur in assenza di responsabilità legali derivanti da inadempimenti contrattuali la possibilità di elevare un’eccezione, cosicché nessuno venga calunniato e il ricorso alle azioni mercantili sia riservato a quei mercanti e armatori che abbiano davvero subito un’ingiustizia.

c. [Dem.] 34.42

Ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν δίκην εἰσαγώγιμον εἶναι ὁ νόμος αὐτὸς διαμαρτύρεται, κελεύων τὰς δίκας εἶναι τὰς ἐμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν Ἀθήνησιν καὶ εἰς τὸ Ἀθηναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον τῶν Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἂν γένηται ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ Ἀθήναζε.

Quanto al fatto che l’azione in questione è esperibile, è la legge stessa ad attestarlo, dal momento che stabilisce che si possa far ricorso alle azioni mercantili in merito a obbligazioni contratte ad Atene o destinate a perfezionarsi nell’emporion di Atene, dunque non soltanto per le obbligazioni contratte qui ma anche per tutte quelle che riguardano la navigazione verso Atene.

d. [Dem.] 35.3

Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, χρήματα δανείσας Ἀρτέμωνι τῷ τούτου ἀδελφῷ κατὰ τοὺς ἐμπορικοὺς νόμους, εἰς τὸν Πόντον καὶ πάλιν Ἀθήναζε, τελευτήσαντος ἐκείνου πρὶν ἀποδοῦναί μοι τὰ χρήματα, Λακρίτῳ τουτῳὶ εἴληχα τὴν δίκην ταύτην κατὰ τοὺς αὐτοὺς νόμους τούτους καθ’ οὕσπερ τὸ συμβόλαιον ἐποιησάμην […].

Io, giudici, ho prestato del denaro ad Artemone fratello di costui (scil. Lacrito) secondo le leggi mercantili, per una spedizione commerciale verso il Ponto e destinata a tornare di nuovo qui ad Atene, ma poiché quegli è morto prima di avermi restituito i soldi, ho intentato la presente causa al qui presente Lacrito secondo le medesime leggi commerciali in base alle quali avevo concluso l’accordo.

  • A. Bresson, The Making of the Ancient Economy, Princeton 2016.
  • E. E. Cohen, Ancient Athenian Maritime Courts, Princeton 1973.
  • D. Erdas, I nautodikai. Note su una magistratura ateniese tra cause di xenia e giurisdizione sugli emporoi, Dike 24, 2021, 33–62.
  • P. Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy 1972.
  • L. Gernet, Droit et Societé dans la Grece Ancienne, Paris 1964.
  • E. M. Harris, Were there Business Agents in Classical Greece? The Evidence of Some Lead Letters in Yiftak-Firanko (ed.), The Letter Law, State, Society and the Epistolary Format in the Ancient World Proceedings of a Colloquium held at the American Academy in Rome 28–30.9.2008, Wiesbaden 2013, 105–124.
  • E. M. Harris, The Meaning of the Legal Term Symbolaion. The Law about Dikai Emporikai and the Role of the Paragraphe Procedure, Dike 18, 2015, 7–36.
  • A. R. W. Harrison, Il diritto ad Atene voll. 1–2, trad. it. P. Cobetto Ghiggia, Milano 2001.
  • P. Ismard, La cité et ses esclaves. Institutions, fictions, experiences, Paris 2019.
  • D. M. Lewis, Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context (800–148 BC), Oxford 2018.
  • J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren Voll. 1–3, Leipzig 1905–1915.
  • A. Maffi, Riflessioni su dikai emporikai e prestito marittimo in D. Leão, G. Thür (edd.), Symposion 2015, Wien 2016, 199-208.
  • A. Magnetto, Incentivi e agevolazioni per i mercanti nel mondo greco in eta classica ed ellenistica in A. Magnetto, D. Erdas, C. Carusi (edd.), Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a. C., Pisa 2010, 159–186.
  • U. E. Paoli, Studi di diritto attico, Firenze 1930.
  • P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Politeia, Oxford 1981.
  • S. C. Todd, The Shape of Athenian Law, Oxford 1993.
  • J. Vélissaropoulos, Les naucleres grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grece et dans l’Orient Hellénisé, Paris 1980.