Nel mondo greco, come evidenziato dalla documentazione epigrafica e da diverse legislazioni «antiche» cui faceva riferimento Aristotele nel II libro della Politica, sin dall’età arcaica i cittadini avevano, sul piano giuridico, il privilegio di essere gli unici a poter detenere la proprietà di case e terre (in certe poleis, a cominciare da Sparta e dalle città della Beozia, il rapporto anzi si capovolgeva nel senso che solo i proprietari di terra potevano accedere alla piena cittadinanza). Coerentemente con ciò, l’attribuzione agli stranieri del diritto di poter acquistare beni immobili (enktesis), in linea di principio sempre soggetto a limitazioni, rimaneva un’eccezione, al punto che, quando veniva deliberata dall’assemblea, tale concessione costituiva un onore meritevole di essere pubblicizzato con l’iscrizione del decreto su una stele. Il fenomeno è noto per Atene dalla testimonianza di poco più di sessanta decreti epigrafici, a partire dagli ultimi decenni del V secolo (IG I3 227 = OR 157, ll. 19-21; IG I3 81, ll. 22-23; IG I3 102 = OR 182, ll. 30-31), ma è ampiamente documentato, con varianti terminologiche, dal IV secolo in poi, anche nel Peloponneso, nella Grecia centrale e settentrionale, nelle isole dell’Egeo, in Asia Minore e nella regione del Mar Nero. Il territorio della polis veniva in questo modo concepito come proprietà esclusiva dei cittadini.
L’esistenza di tale nesso organico tra la condizione di cittadino e la capacità di detenere la proprietà di terre e altri beni immobili, in quanto ubiqua nella prassi di funzionamento della polis e per questa stessa ragione non necessitante di giustificazione teorica, non viene pressoché mai esplicitamente enunciata nelle fonti antiche. Un’eccezione, accanto a Platone, Leg. 737e (γῆ δὲ καὶ οἰκήσεις ὡσαύτως τὰ αὐτὰ μέρη διανεμηθήτων, γινόμενα ἀνὴρ καὶ κλῆρος συννομή, «la terra e le case siano divise ugualmente nelle stesse parti, di modo che un uomo e una porzione di terra formino una coppia)», è costituita da questo passo del VII libro della Politica, dove, nel costruire la sua polis ideale, Aristotele discute innanzitutto di quali debbano essere i cittadini e di come debba essere strutturato il territorio della «città secondo i migliori auspici» (kat’euchen). Poiché la polis, oltre a essere una comunità in grado di consentire ai suoi membri il «vivere bene» (eu zen), è nello stesso tempo una «moltitudine, ma non una qualsiasi, bensì quella autosufficiente per la vita» (1328b16-17), ne consegue la necessità di assicurare adeguate risorse ai suoi cittadini. Aristotele per questa ragione subito dopo dedicherà ampio spazio al regime fondiario della sua città prevedendo uno schema binario secondo cui ogni polites avrebbe ricevuto due lotti, un lotto posto vicino ai confini del territorio e l’altro vicino alla città (1330a9-18), così da realizzare in essa un principio di equità e di giustizia.
(1329a13) λείπεται τοίνυν τοῖς αὐτοῖς μὲν ἀμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν ταύτην, μὴ ἅμα δέ, ἀλλ᾽ ὥσπερ πέφυκεν ἡ μὲν δύναμις ἐν νεωτέροις, ἡ δὲ φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις εἶναι· οὐκοῦν οὕτως ἀμφοῖν νενεμῆσθαι συμφέρειν καὶ δίκαιον ἐστιν· ἔχει γὰρ αὕτη ἡ διαίρεσις τὸ κατ᾽ ἀξίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς κτήσεις δεῖ εἶναι περὶ τούτους. ἀναγκαῖον γὰρ εὐπορίαν ὑπάρχειν τοῖς πολίταις, πολῖται δὲ οὗτοι […] (1329b36) ὅτι μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα κεκτημένων καὶ τῶν τῆς πολιτείας μετεχόντων εἴρηται πρότερον.
(1319a13) Resta allora che si affidi questa costituzione a entrambi gli stessi gruppi [si intende, coloro che esercitano la funzione militare e quella deliberativa], non però nello stesso momento, ma secondo l’ordine naturale, per cui la forza fisica è nei più giovani e la saggezza nei più anziani; così, dunque, è utile e giusto che tali funzioni vengano distribuite a entrambi; questa divisione tiene infatti conto del merito. Ma anche le proprietà devono essere di costoro. È necessario infatti che i cittadini abbiano disponibilità di mezzi e costoro sono i cittadini. […] (1329b36) Si è detto prima che la terra deve appartenere a coloro che detengono le armi e a coloro che hanno parte attiva nel governo.
- L. Bertelli, M. Canevaro, M. Curnis, Aristotele, La Politica, direzione di L. Bertelli e M. Moggi, Libri VII-VIII, Roma 2022
- J. Faguer, Statuts et propriété foncière dans l’Athènes des IIIe et IIe siècles av. J.-C.: la question de l’enktésis, in S. Maillot, J. Zurbach (eds.), Statuts personnels et main-d’oeuvre en Méditerranée hellénistique, Clermont-Ferrand 2021, 61-91
- D. Hennig, Immobilienerwerb durch Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis, Chiron 24, 1994, 305-344
- M. Faraguna, Territorio della polis e statuti giuridici e amministrativi della terra: terminologia, concetti, problemi, in D. Rousset, P. Derron (eds.), Les concepts de la géographie grecque, Vandoeuvres 2023, 213-265
- M. Faraguna, Aristotele, la polis, il cittadino: prospettive storiche e filosofiche, c.d.s.
- H. van Effenterre, F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, Rome 1994
- J. Zurbach, Les hommes, la terre et la dette en Grèce, c. 1400 – c. 500 a.C., I-II, Bordeaux 2017