Il termine δρομεύς ricorre cinque volte nel Grande Codice di Gortina. In tre di questi casi si fa riferimento al δρομεύς come condizione necessaria per il testimone nell’ambito di dispute private o di semplici atti giuridici, come la divisione dei beni tra gli eredi o la dazione in garanzia degli stessi da parte loro. Nel primo caso (col. I, 39-44) il legislatore prescrive il da farsi nel caso in cui uno schiavo vinto a seguito di una causa da un terzo abbia preso asilo in un tempio; in tal caso, il soccombente (o qualcuno che ne faccia le veci) è tenuto a mostrare, alla presenza di due testimoni, che vengono qualificati come δρομεῖς ed ἐλεύθεροι, lo schiavo nel tempio in cui si è rifugiato. Nel secondo caso (col. III, 17-22) è stabilito che una vedova si sarebbe potuta risposare portando via dalla casa coniugale i propri beni e ciò che il defunto marito le avesse donato alla presenza di tre testimoni δρομεῖς ed ἐλεύθεροι. Il terzo caso (col. V, ll. 44-54) prescrive che la divisione dei beni tra gli eredi avvenga alla presenza di tre testimoni, ancora una volta definiti δρομεῖς ed ἐλεύθεροι. Nel quarto caso preso in considerazione, invece, il termine δρομεύς qualifica i figli il cui consenso è necessario al padre rimasto vedovo per la vendita dei beni lasciati loro in eredità dalla madre defunta. Nel quinto e ultimo caso (VII, ll, 41-47) il termine qualifica il maschio cui spetta sposare l’ereditiera in età da marito.
Il preciso significato del termine non ha visto tutti gli studiosi concordi. Quel che sembra indubitabile è che il termine sia connesso al sostantivo δρόμος, la corsa, che rimanda tanto alla gara sportiva quanto al luogo in cui essa aveva luogo, il ginnasio (Suid. s. v. δρόμοις· τοῖς γυμνασίοις κατὰ Κρῆτας). Sembra dunque chiaro che con δρομεῖς venivano designati coloro che erano ammessi a partecipare alla corsa e ad allenarsi nei ginnasi cittadini. Antonimo del termine è ἀπόδρομος, colui che ancora non vanta i requisiti che gli consentano di beneficiare dei privilegi del δρομεύς (v. Guarducci 1950, 150; Willetts 1967, 10-11). Il termine è pertanto riconducibile con certezza al sistema di rigida distinzione per classi d’età che costituiva uno dei tratti distintivi del percorso educativo, teso all’attività militare, tipico di società aristocratiche come quella cretese o quella spartana (v. Tzifopoulos 1998, 164-165, che confronta il sistema educativo cretese con quello spartano e quello ateniese). Ciò che non è chiaro, però, è se il termine δρομεύς sia applicabile esclusivamente a chi fosse cittadino a tutti gli effetti o si potesse attribuire anche ad altre categorie. Tzifopoulos (1998, 154-155) ritiene che i δρομεῖς fossero dei giovani adulti non ancora pienamente integrati nel corpo civico e che la presenza dell’aggettivo ἐλεύθερος in tre dei cinque casi presi in considerazione debba indurre a postulare anche l’esistenza di δρομεῖς non ἐλεύθεροι, che, secondo lo studioso, sarebbero da identificare con una delle categorie intermedie tra gli schiavi e i cittadini di pieno diritto (così anche Gagarin – Perlman 2016, 78, secondo cui tuttavia il δρομεύς in questione si configura come «a legally competent adult»). Per contro, Maffi (2003, 163-167) sostiene che il termine δρομεύς faccia riferimento agli adulti in pieno possesso dei propri diritti di cittadino, e che, di conseguenza, l’espressione δρομεύς ἐλεύθερος indichi quei cittadini maggiorenni che non abbiano subito una deminutio che abbia comportato una retrocessione giuridica al di sotto del rango di cittadino di pieno diritto. In particolare, per quanto riguarda le testimonianze, la richiesta che i testimoni fossero δρομεῖς, dunque maggiorenni, è dovuta al fatto che i casi specifici presi in considerazione dal legislatore erano particolarmente delicati e richiedevano pertanto dei testimoni attendibili e che fossero in grado, vista l’età, di conferire autorevolezza all’atto giuridico. Una posizione mediana, e forse potenzialmente risolutiva, è quella secondo cui il δρομεύς è chi sia passato da una classe d’età all’altra e abbia con questo perfezionato il proprio status di cittadino (v. Guizzi 2018, 102).
1. Col. I, ll. 39-44 αἰ δέ κα ναεύει ὀ δο̃λος ὀ͂ κα νικαθε̃- 40 ι, καλίον ἀντὶ μαιτύρον δυο̃ν δ- ρομέον ἐλευθέρον ἀποδεικσάτ- ο ἐπὶ το̃ι ναο̃ι ὄπε κα ναεύει ἒ α- ὐτὸς ἒ ἄλος πρὸ τούτο. 2. Col. III, ll. 17-22 αἰ ἀνὲρ ἀποθάνοι τέκνα κατ- αλιπόν, αἴ κα λε̃ι ἀ γυνά, τὰ ϝὰ αὐτᾶς ἔκονσαν ὀπυίεθθα- ι κἄτι κ’ ὀ ἀνὲδ δο͂ι κατὰ τὰ ἐγ- 20 ραμμένα ἀντὶ μαιτύρον τρ- ιο̃ν δρομέον ἐλευθέρον. 3. Col. V, ll. 44-54 [α]ἰ [δ]έ κα κρέματα δατιόμενοι μὲ συνγιγνόσκοντι ἀν- 45 πὶ τὰν δαῖσιν ὀνε̃ν τὰ κρέμ- ατα· κὄς κα πλεῖστον διδ- ο̃ι ἀποδόμενοι τᾶν τιμᾶν δια[λ]ακόντον τὰν ἐπαβο- λὰν ϝέκαστος. δατιομέ- 50 νοιδ δὲ κρέματα μαίτυρα νς παρέμεν δρομέανς ἐλε- υθέρονς τρίινς ἒ πλίανς. 4. Col. VI, ll. 31-36 αἰ δέ κ’ ἀ- ποθάνει μάτερ τέκνα καταλιπό- νσα, τὸν πατέρα καρτερὸν ἔμεν το̃ν ματροίον, ἀποδόθαι δὲ μὲ μεδὲ καταθέμεν, αἴ κα μὲ τὰ τέκ- 35 να ἐπαινέσει δρομέες ἰόντες. 5. Col. VII, ll. 41-47 αἰ δέ κα δρομεὺς ἰὸν ὀ ἐπιβάλλον ἐ- βίονσαν λείονσαν ὀπυίε- θαι μὲ λε̃ι ὀπυίεν, μολὲν τὸς καδεστὰνς τὸς τᾶς πατροι- 45 όκο, ὀ δὲ δικασ̣τὰ̣[ς] δικ[α]κ̣σ̣[ά]- το ὀπυίεν ἐν τοῖς δ[υ]οῖς με- νσί. a. Qualora lo schiavo si sia rifugiato in un tempio, colui che sia stato vinto in una causa avente come oggetto tale schiavo chiami quest’ultimo alla presenza di due testimoni adulti e liberi e lo mostri nel tempio nel quale si è rifugiato, o lui o qualcun altro in sua vece.
b. Qualora un uomo muoia lasciando in vita dei figli, sua moglie, se lo vorrà, si sposi con i propri beni e con quelli che il marito le abbia donato, secondo quanto scritto, alla presenza di tre testimoni adulti e liberi.
c. Se dividendosi i beni non riescono a raggiungere un accordo riguardo alla divisione, vendano i beni. Una volta dati in vendita al miglior offerente, ottenga ciascuno la parte che gli spetta. La divisione dei beni avvenga alla presenza di tre o più testimoni adulti e liberi.
d. Qualora una madre muoia lasciando in vita dei figli, il padre sia responsabile dei beni (della madre), ma non li venda né li dia in garanzia, a meno che i figli, adulti, diano il consenso.
e. Qualora un cittadino adulto che ne abbia diritto non voglia sposare un’ereditiera in età da marito che voglia sposarlo, i parenti di lei abbiano facoltà di citarlo in giudizio e il giudice stabilisca che egli la sposi entro due mesi.
- M. Gagarin, P. Perlman, The Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE, Oxford 2016
- M. Guarducci, Inscriptiones Creticae IV. Tituli gortynii, Roma 1950
- F. Guizzi, Gortina (1000-450 a. C.). Una città cretese e il suo codice, Napoli 2018
- A. Maffi, Studi recenti sul codice di Gortina, Dike 6, 2003, 161-226
- H. van Effenterre, F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, vol. 2, Roma 1995
- Y. Tzifopoulos, ‘Hemerodromoi’ and Cretan ‘Dromeis’: Athletes or Military Personnel? The Case of the Cretan Philonides, Nikephoros 11, 1998, 131-170
- R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlin 1967